Ridefinizione titoli abitativi in campo edilizio

//Ridefinizione titoli abitativi in campo edilizio

E’ stato recentemente pubblicato il nuovo Dlgs 222-2016 che ridefinisce i titoli abilitativi in campo edilizio. Tra questi vi sono anche quelli che devono essere richiesti (di solito ai comuni) per le installazioni di impianti solari termici, fotovoltaici, pompe di calore asserviti alla copertura dei consumi negli edifici…

Premesso che in alcuni casi l’attività impiantistica ricade comunque all’interno di una pratica nella quale esiste un progetto a monte, realizzato da professionisti iscritti agli albi, il titolo abilitativo è necessario sia perché la sua mancanza può trasformarsi in un abuso edilizio (con le sanzioni del caso) che per ottenere le detrazioni fiscali.

Il decreto è entrato in vigore l’11 dicembre 2016, ma gli enti locali hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguare i propri strumenti: si tratta di un’armonizzazione nazionale con un periodo transitorio dove si presenteranno molti dubbi interpretativi.

Le novità più importanti per gli installatori sono:

  • Il superamento della procedura autorizzativa semplificata (PAS) prevista dal Decreto 28/2011 per le installazioni di fotovoltaico e di solare termico che alterano la sagoma dell’edificio.
  • La comunicazione inizio lavori (CIL) non è più prevista nell’edilizia libera
  • L’introduzione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Gli interventi impiantistici sono attuabili con 4 gradi crescenti di formalità/burocrazia:

  • Edilizia libera (non è necessario nessun titolo)
  • Comunicazione inizio lavori asseverata(CILA, comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati)
  • Segnalazione certificata inizio attività(SCIA, per la quale la PA ha tempo 60 giorni per vietare la prosecuzione dei lavori)
  • Autorizzazione Unica

Il decreto indica come attività di Edilizia Libera:

  • Gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile < 12 Kw (è singolare che questo non valga anche per pompe aria/acqua)
  • L’installazione pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • La manutenzione ordinaria

Edilizia libera …fatte salve le prescrizioni:

  • delle norme antisismiche
  • di sicurezza
  • antincendio
  • igienico-sanitarie
  • di quelle relative all’efficienza energetica
  • di tutela dal rischio idrogeologico
  • contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio

Sarà invece necessaria una “Comunicazione” (termine che dovrà essere ulteriormente chiarito nel caso non sottintenda la CILA) negli edifici per:

  • l’installazione di impianti solari termici se
  1. a)sono installati aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
  2. b)la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
  3. c)gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Oppure

  1. a)gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
  2. b)gli impianti sono realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
  • L’installazione delle pompe di calore diverse da quelle geotermiche
  • L’installazione di Pannelli fotovoltaici

La CILA servirà comunque per la “manutenzione straordinaria leggera” che comprende anche le opere e modifiche per rinnovare gli impianti (non solo FER) senza alterare volumetria e variazione destinazione d’uso.

In generale in tutti gli altri casi di costruzione di impianti di produzione di energia da FER continua ad essere richiesta l’Autorizzazione Unica per impianti:

  • Fotovoltaici >20 kW
  • Biomassa > 200 KW

Per le potenze inferiori è invece sufficiente una SCIA.

In conclusione

E’ lecito attendersi ulteriori precisazioni e, come sempre, risulta opportuno in caso di dubbio chiedere conferma al comune.

Per completare il quadro, siamo comunque in attesa nelle prossime settimane della pubblicazione (turbolenze governative permettendo) :

  • Della nuova autorizzazione paesaggistica semplificata
  • Della normativa che definisca i requisiti igienico-sanitari degli edifici (dove saranno presumibilmente indicati requisiti per scarichi condensa, scarichi fumari e dei vapori di cottura)